IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, recante "Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali"; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli dal 118 al 122 compresi, riguardanti la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI Art. 118. - Il corso di laurea in scienze naturali, con durata di quattro anni, si articola in due indirizzi: A) Generale - didattico: A-1) generale; A-2) didattico. B) Paleobiologico. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, a seguito di una sperimentazione triennale, la facolta' potra' richiedere la trasformazione dell'orientamento didattico in indirizzo didattico con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico. Il titolo di ammissione al corso di laurea e' quello previsto dalla legge. Il corso di laurea in scienze naturali prevede ventitre insegnamenti annuali: sedici sono obbligatori di base, sette sono specifici di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono fissati in sede locale e due sono a scelta dello studente. Sono previsti inoltre due corsi integrati introduttivi, uno di biologia e uno di scienze della terra attuati in conformita' a quanto espresso nella legge, per i quali la facolta' stabilisce le modalita' di accertamento della frequenza obbligatoria. Ciascun corso prevede l'intervento di non meno di quattro docenti, designati annualmente dal corso di laurea tra i docenti delle discipline interessate, tra i quali la facolta' indica il coordinatore. Detti corsi non danno luogo a titolarita'. Lo studente dovra' sostenere un colloquio di lingua inglese, usufruendo eventualmente dei corsi organizzati dalla facolta'; detto colloquio va superato prima dell'assegnazione formale della tesi. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di settanta ore e non piu' di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni. La facolta' puo' decidere la suddivisione di non piu' di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali; gli insegnamenti semestrali devono disporre di non meno di quarantacinque ore. La facolta' puo' altresi' disporre l'organizzazione dei corsi annuali in corsi semestrali compatti. Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle dei corsi introduttivi e di inglese. Art. 119. - Gli esami obbligatori di base sono: 1) istituzioni di matematiche (1, 2); 2) fisica (1, 2); 3) chimica generale ed inorganica (1); 4) chimica organica (3); 5) anatomia comparata (4), (9); 6) botanica; 7) botanica sistematica; 8) ecologia; 9) fisiologia generale; 10) antropologia (9); 11) genetica; 12) geografia (5); 13) geologia (6); 14) mineralogia (7); 15) paleontologia; 16) zoologia (8). Art. 120. - Finalita' ed organizzazione degli indirizzi e dei relativi insegnamenti vengono cosi' specificati. A) Indirizzo generale didattico. Due sono le finalita' dell'indirizzo generale e didattico. Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologia idonee allo studio dei processi e dei sistemi naturali visti nella dimensione - temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identita' del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista. Con l'orientamento didattico, ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una specifica identita' per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria. Insegnamenti obbligatori comuni ai due orientamenti: 17) fisiologia vegetale; 18) geografia fisica; 19) sistematica e filogenesi animale. Insegnamenti a scelta della facolta': A.1. Orientamento generale: 20) biogeografia; 21) petrografia. Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente. A.2. Orientamento didattico: 20) anatomia umana; 21) didattica delle scienze naturali. Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente. B) Indirizzo paleobiologico. Questo indirizzo e' strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali ed animali. In una formazione integrata di questo tipo debbono essere in particolare valorizzare le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi --------- (1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 prevede lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a studenti provenienti da scuole di tipo diverso. (2) I corsi 1 e 2 sono coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica. (3) Comprende anche elementi di bioorganica. (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale. (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia. (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico. (7) Comprende anche elementi di petrografia. (8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica. (9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di elementi di anatomia umana. ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente sono valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario cogliendo il rapporto tra quanto deriva dai grandi cicli della natura e quanto determinato dall'attivita' dell'uomo. Insegnamenti obbligatori: 17) sistematica e filogenesi animale; 18) stratigrafia; 19) paleobotanica. Insegnamenti a scelta della facolta': 20) paleontologia umana e paleoetnologia; 21) micropaleontologia. Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente. Art. 121. - La scelta dell'indirizzo avviene all'inizio del terzo anno (ed e' condizionata dalla attestazione di frequenza dei corsi introduttivi integrati, dal superamento di tutti gli esami del primo anno di corso e dal colloquio di lingua inglese). La scelta degli insegnamenti complementari viene fatta dallo studente tra tutte le discipline attivate dalla facolta', purche' in armonia con l'lindirizzo e l'orientamento di cui al proprio piano degli studi. Il corso di laurea predispone un elenco, allegato al presente statuto, di materie facoltative a copertura di settori caratterizzanti non adeguatamente rappresentati nei corsi di laurea attivati, illustrandone, disciplina per disciplina, la motivazione. Art. 122. - Con un proprio odinamento il corso di laurea predispone la distribuzione degli insegnamenti per anno di corso. Gli insegnamenti obbligatori sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno, nei quali pevalgono gli insegnamenti di indirizzo. Ai fini degli esami di profitto piu' insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinita' su deliberazione del consiglio di laurea e della facolta', in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce la commissione di esame con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme vigenti. Art. 123. - Il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attivita' di studio sul campo e, annualmente, una campagna naturalistica con la partecipazione di piu' docenti. Art. 124. - Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale sotto la guida di un relatore. A tal fine e' obbligatoria la frequenza per almeno un anno presso un dipartimento o istituto di ricerca. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi integrati introduttivi, avere superato il colloquio di lingua inglese, aver preso parte ad almeno una campagna naturalistica e aver seguito almeno ventitre insegnamenti - scelti secondo le modalita' espresse negli articoli precedenti - e superato i relativi esami. Art. 125. - Elenco degli insegnamenti all'interno dei quali lo studente puo' operare la scelta dei complementari: analisi degli ecosistemi; analisi mineralogiche; analisi merceologica; antropologia culturale; biochimica applicata; biologia generale; biologia e sistematica delle alghe; biologia marina; biometria (ex statistica); biopedologia; chimica dell'ambiente; chimica bioinorganica; chimica biologica; chimica fisica; citologia ed embriologia vegetale; citologia ed istologia (ex istologia ed embriologia); climatologia e meteorologia; demografia; ecologia animale; ecologia umana; ecologia vegetale; entomologia agraria; etologia; fitogeografia; genetica dei microorganismi; genetica evoluzionistica; genetica umana; geochimica; geologia del quaternario; geologia marina; geologia regionale; geologia stratigrafica; idrogeologia; igiene; laboratorio di tecniche fisiologiche; oceanografia; paleoecologia; paleontologia stratigrafica; petrografia applicata; petrografia del sedimentario; petrografia regionale; petrologia; psicobiologia; rilevamento geologico; rilevamento petrografico giacimentologico; scienza dell'alimentazione; sedimentologia; vulcanologia; zoogeografia; zoologia dei vertebrati; biologia cellulare; ecologia microbica; ecologia preistorica; educazione ambientale; fitosociologia; geobotanica; geofisica; geologia e paleontologia del quaternario; geologia storica; igiene ambientale; laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche; laboratorio di esperienze didattiche di sciene della terra; metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; metodologia didattica; museologia naturalistica; paleontologia dei vertebrati; paleontologia vegetale; paleontologia; palinologia; telerilevamento delle risorse ambientali; zoocenosi e protezione della fauna; anatomia umana; biogeografia; conservazione della natura e delle sue risorse; didattica delle scienze naturali; ecologia delle acque interne; fisiologia vegetale; geografia fisica; geologia ambientale; micropaleontologia; paleobotanica; petrografia; paleontologia umana e paleoetnologia; sedimentologia e regime dei litorali; stratigrafia; biologia e sistematica delle alghe; biologia delle popolazioni umane; chimica per la conservazione dei beni culturali; lichenologia; mineralogia applicata; mineralogia sistematica; ornitologia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 8 giugno 1992 Il rettore: OCCHIOCUPO