IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare  l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989,
recante "Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al
corso di laurea in scienze naturali";
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questa
Universita'  e  convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  118 al 122 compresi, riguardanti la facolta' di
scienze matematiche fisiche e naturali - corso di laurea  in  scienze
naturali, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento
della  numerazione  degli  articoli  successivi,  dai  seguenti nuovi
articoli:
                 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art. 118. - Il corso di laurea in scienze naturali, con  durata  di
quattro anni, si articola in due indirizzi:
   A) Generale - didattico:
    A-1) generale;
    A-2) didattico.
   B) Paleobiologico.
  Ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 ottobre
1989, a seguito di una sperimentazione triennale, la facolta'  potra'
richiedere la trasformazione dell'orientamento didattico in indirizzo
didattico  con  le  procedure  previste  dalle  vigenti  disposizioni
sull'ordinamento didattico.
  Il titolo di ammissione al corso di laurea e' quello previsto dalla
legge. Il corso  di  laurea  in  scienze  naturali  prevede  ventitre
insegnamenti  annuali:  sedici  sono  obbligatori di base, sette sono
specifici di indirizzo; di questi ultimi, tre  sono  obbligatori  sul
piano  nazionale, due sono fissati in sede locale e due sono a scelta
dello studente.
  Sono  previsti  inoltre  due  corsi  integrati introduttivi, uno di
biologia e uno di scienze della terra attuati in conformita' a quanto
espresso nella legge, per i quali la facolta' stabilisce le modalita'
di accertamento della frequenza obbligatoria. Ciascun  corso  prevede
l'intervento  di  non  meno di quattro docenti, designati annualmente
dal corso di laurea tra i docenti delle discipline interessate, tra i
quali la facolta' indica il coordinatore.
  Detti corsi non danno luogo a titolarita'.
  Lo studente  dovra'  sostenere  un  colloquio  di  lingua  inglese,
usufruendo  eventualmente dei corsi organizzati dalla facolta'; detto
colloquio va superato prima dell'assegnazione formale della tesi.
  I corsi di insegnamento annuali devono  disporre  di  non  meno  di
settanta  ore  e  non  piu'  di  novanta ore, comprensive di lezioni,
esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni.
  La facolta' puo' decidere  la  suddivisione  di  non  piu'  di  due
insegnamenti  annuali  in  insegnamenti  semestrali; gli insegnamenti
semestrali devono disporre di non meno di quarantacinque ore.
  La facolta'  puo'  altresi'  disporre  l'organizzazione  dei  corsi
annuali in corsi semestrali compatti.
  Il  numero  complessivo  delle  ore  di  insegnamento  deve  essere
contenuto in milleottocento, escluse quelle dei corsi introduttivi  e
di inglese.
  Art. 119. - Gli esami obbligatori di base sono:
    1) istituzioni di matematiche (1, 2);
    2) fisica (1, 2);
    3) chimica generale ed inorganica (1);
    4) chimica organica (3);
    5) anatomia comparata (4), (9);
    6) botanica;
    7) botanica sistematica;
    8) ecologia;
    9) fisiologia generale;
   10) antropologia (9);
   11) genetica;
   12) geografia (5);
   13) geologia (6);
   14) mineralogia (7);
   15) paleontologia;
   16) zoologia (8).
  Art.  120.  -  Finalita'  ed  organizzazione  degli indirizzi e dei
relativi insegnamenti vengono cosi' specificati.
 A) Indirizzo generale didattico.
  Due sono le finalita' dell'indirizzo generale e didattico.
  Con l'orientamento generale ci  si  propone  di  avviare  l'allievo
attraverso  contenuti e metodologia idonee allo studio dei processi e
dei sistemi naturali  visti  nella  dimensione  -  temporale.  Questo
obiettivo  assume  un ruolo importante come fondamento dell'identita'
del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista.
  Con  l'orientamento  didattico,  ci  si   propone   di   sviluppare
gradualmente  fondamenti scientifici e metodologici per una didattica
avanzata e con una specifica identita' per ogni  ordine  e  grado  di
scuola pre-universitaria.
  Insegnamenti obbligatori comuni ai due orientamenti:
   17) fisiologia vegetale;
   18) geografia fisica;
   19) sistematica e filogenesi animale.
  Insegnamenti a scelta della facolta':
 A.1. Orientamento generale:
   20) biogeografia;
   21) petrografia.
  Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.
 A.2. Orientamento didattico:
   20) anatomia umana;
   21) didattica delle scienze naturali.
  Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.
 B) Indirizzo paleobiologico.
  Questo  indirizzo  e'  strutturato  in  modo  da poter conferire al
laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto  a  quella
conseguibile  in  altri  corsi  di  laurea)  ad affrontare uno studio
integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali
ed animali.
  In una formazione  integrata  di  questo  tipo  debbono  essere  in
particolare  valorizzare  le  conoscenze  tassonomico-evolutive delle
specie fossili in riferimento ai relativi
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   (1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 prevede  lezioni  introduttive  di
allineamento  destinate  a  facilitare la comprensione dei rispettivi
contenuti, metodi e linguaggio a studenti provenienti  da  scuole  di
tipo diverso.
   (2)  I  corsi 1 e 2 sono coordinati per assicurare fra i contenuti
elementi di statistica ed elementi di informatica.
   (3) Comprende anche elementi di bioorganica.
   (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
   (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.
   (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.
   (7) Comprende anche elementi di petrografia.
   (8)  Comprende  anche  elementi  di  etologia  e  di   sistematica
zoologica.
   (9)  I  docenti  degli  insegnamenti  di  anatomia  comparata e di
antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio  di
corso  di  laurea,  lo  svolgimento  di  elementi  di anatomia umana.
ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come  si  evincono
dalla  moderna  stratigrafia.  Analogamente sono valorizzati anche la
paleontologia umana e la  paleontologia  dei  vertebrati  nel  quadro
della  geologia  del  quaternario  cogliendo  il  rapporto tra quanto
deriva  dai  grandi  cicli  della   natura   e   quanto   determinato
dall'attivita' dell'uomo.
  Insegnamenti obbligatori:
   17) sistematica e filogenesi animale;
   18) stratigrafia;
   19) paleobotanica.
  Insegnamenti a scelta della facolta':
   20) paleontologia umana e paleoetnologia;
   21) micropaleontologia.
  Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.
  Art.  121.  - La scelta dell'indirizzo avviene all'inizio del terzo
anno (ed e' condizionata dalla attestazione di  frequenza  dei  corsi
introduttivi  integrati, dal superamento di tutti gli esami del primo
anno di corso e dal colloquio di lingua inglese).
  La  scelta  degli  insegnamenti  complementari  viene  fatta  dallo
studente  tra tutte le discipline attivate dalla facolta', purche' in
armonia con l'lindirizzo e l'orientamento di  cui  al  proprio  piano
degli  studi.  Il  corso  di laurea predispone un elenco, allegato al
presente statuto, di  materie  facoltative  a  copertura  di  settori
caratterizzanti  non  adeguatamente rappresentati nei corsi di laurea
attivati, illustrandone, disciplina per disciplina, la motivazione.
  Art. 122. - Con un proprio odinamento il corso di laurea predispone
la  distribuzione  degli  insegnamenti  per  anno   di   corso.   Gli
insegnamenti obbligatori sono da distribuire principalmente nel primo
biennio  e  in  numero  minore nel terzo e nel quarto anno, nei quali
pevalgono gli insegnamenti di indirizzo.
  Ai fini degli esami  di  profitto  piu'  insegnamenti  disciplinari
possono   essere  accorpati  secondo  un  criterio  di  affinita'  su
deliberazione del consiglio di laurea e della facolta', in  modo  che
lo  studente  debba  superare  un minimo di ventuno esami. Il preside
costituisce la commissione di esame con docenti dei rispettivi corsi,
secondo le norme vigenti.
  Art. 123. - Il consiglio di corso di  laurea  organizza  escursioni
per  attivita'  di  studio  sul  campo  e,  annualmente, una campagna
naturalistica con la partecipazione di piu' docenti.
  Art.  124.  -  Ai  fini  dell'esame  di  laurea   e'   obbligatoria
l'elaborazione  di  una  tesi  sperimentale  sotto  la  guida  di  un
relatore. A tal fine e' obbligatoria la frequenza per almeno un  anno
presso un dipartimento o istituto di ricerca.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
frequentato  i  corsi  integrati  introduttivi,  avere  superato   il
colloquio  di lingua inglese, aver preso parte ad almeno una campagna
naturalistica e aver seguito almeno ventitre  insegnamenti  -  scelti
secondo  le modalita' espresse negli articoli precedenti - e superato
i relativi esami.
  Art. 125. - Elenco degli  insegnamenti  all'interno  dei  quali  lo
studente puo' operare la scelta dei complementari:
   analisi degli ecosistemi;
   analisi mineralogiche;
   analisi merceologica;
   antropologia culturale;
   biochimica applicata;
   biologia generale;
   biologia e sistematica delle alghe;
   biologia marina;
   biometria (ex statistica);
   biopedologia;
   chimica dell'ambiente;
   chimica bioinorganica;
   chimica biologica;
   chimica fisica;
   citologia ed embriologia vegetale;
   citologia ed istologia (ex istologia ed embriologia);
   climatologia e meteorologia;
   demografia;
   ecologia animale;
   ecologia umana;
   ecologia vegetale;
   entomologia agraria;
   etologia;
   fitogeografia;
   genetica dei microorganismi;
   genetica evoluzionistica;
   genetica umana;
   geochimica;
   geologia del quaternario;
   geologia marina;
   geologia regionale;
   geologia stratigrafica;
   idrogeologia;
   igiene;
   laboratorio di tecniche fisiologiche;
   oceanografia;
   paleoecologia;
   paleontologia stratigrafica;
   petrografia applicata;
   petrografia del sedimentario;
   petrografia regionale;
   petrologia;
   psicobiologia;
   rilevamento geologico;
   rilevamento petrografico giacimentologico;
   scienza dell'alimentazione;
   sedimentologia;
   vulcanologia;
   zoogeografia;
   zoologia dei vertebrati;
   biologia cellulare;
   ecologia microbica;
   ecologia preistorica;
   educazione ambientale;
   fitosociologia;
   geobotanica;
   geofisica;
   geologia e paleontologia del quaternario;
   geologia storica;
   igiene ambientale;
   laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   laboratorio di esperienze didattiche di sciene della terra;
   metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   metodologia didattica;
   museologia naturalistica;
   paleontologia dei vertebrati;
   paleontologia vegetale;
   paleontologia;
   palinologia;
   telerilevamento delle risorse ambientali;
   zoocenosi e protezione della fauna;
   anatomia umana;
   biogeografia;
   conservazione della natura e delle sue risorse;
   didattica delle scienze naturali;
   ecologia delle acque interne;
   fisiologia vegetale;
   geografia fisica;
   geologia ambientale;
   micropaleontologia;
   paleobotanica;
   petrografia;
   paleontologia umana e paleoetnologia;
   sedimentologia e regime dei litorali;
   stratigrafia;
   biologia e sistematica delle alghe;
   biologia delle popolazioni umane;
   chimica per la conservazione dei beni culturali;
   lichenologia;
   mineralogia applicata;
   mineralogia sistematica;
   ornitologia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 8 giugno 1992
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO